Art. 9.
(Indipendenza).

      1. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano nell'esercizio delle loro funzioni ad agire in modo indipendente nel pubblico interesse. A tale fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con le quali indicano l'assenza di interessi, diretti o indiretti, che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese all'inizio dei rispettivi mandati.
      2. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
      3. Nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici

 

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e gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di lavoro non siano in grado di garantire la propria indipendenza e l'assenza di interessi diretti o indiretti in contrasto con il pubblico interesse, il loro incarico decade automaticamente. Se l'assenza dei requisiti richiesti si manifesta successivamente al loro insediamento, il consiglio di amministrazione decide le modalità tramite le quali sanare eventuali pareri scientifici inficiati da tale conflitto di interessi e dà mandato al direttore esecutivo di esaminare le eventuali vie legali da adire per la tutela degli interessi dell'Autorità.